Accordo›Titolo III
Art. 10
In vigore dal 26 mar 1997
1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita a norma dell', paragrafo 1 del GATT.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano:
a) ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta unione o di detta zona;
b) ai vantaggi concessi a paesi particolarI conformemente al GATT e ad altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo;
c) ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico frontaliero.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;65#art-a-10