AccordoTitolo III

Art. 12

In vigore dal 26 mar 1997
Le disposizioni dell', paragrafo 1 e dell', paragrafo 2 non si applicano, per un periodo transitorio che scadrà il 31 dicembre 1998 o, se precedente, al momento dell'adesione dell'Ucraina al GATT, ai vantaggi definiti nell'allegato I concessi dall'Ucraina agli altri Stati indipendenti a decorrere dal giorno che precede l'entrata in vigore dell'accordo.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;65#art-a-12

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