AccordoTitolo III

Art. 16

In vigore dal 26 mar 1997
I seguenti articoli del GATT si applicano, mutatis mutandis, tra le Parti: 1) Articolo VII, paragrafi 1, 2, 3, 4a, 4b, 4d e 5; 2) Articolo VIII; 3) Articolo IX; 4) Articolo X.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;65#art-a-16

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