AccordoTitolo III

Art. 13

In vigore dal 26 mar 1997
Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sull'ammissione temporanea delle merci a cui hanno aderito entrambe le Parti, queste ultime si concedono reciprocamente l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previsti da qualsiasi altra convenzione in materia a cui abbiano aderito conformemente alle rispettive legislazioni. Si terrà conto delle condizioni in cui le Parti hanno accettato gli obblighi derivanti da tale convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;65#art-a-13

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