Accordo›Titolo II
Art. 7
In vigore dal 26 mar 1997
Si terranno le necessarie consultazioni tra le Parti al massimo livello politico.
A livello ministeriale, il dialogo politico si svolgerà nell'ambito del Consiglio di cooperazione creato a norma dell' e in altre occasioni tra cui, previo mutuo accordo, la troika dell'Unione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;65#art-a-7