AccordoTitolo I

Art. 3

In vigore dal 26 mar 1997
Le Parti ritengono fondamentale, per la futura prosperità e stabilità dell'ex Unione sovietica, che i nuovi Stati indipendenti sorti dopo lo scioglimento dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche (in appresso denominati "Stati indipendenti") mantengano e sviluppino la cooperazione tra di essi conformemente ai principi dell'Atto finale di Helsinki e al diritto internazionale, in uno spirito di buon vicinato, e che moltiplichino gli sforzi per promuovere questo processo. In considerazione di quanto precede, le Parti ritengono di dover tenere debitamente conto, nello sviluppare le loro relazioni, del desiderio dell'Ucraina di mantenere vincoli di cooperazione con gli altri Stati indipendenti.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;65#art-a-3

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