Accordo›Titolo I
Art. 4
In vigore dal 26 mar 1997
Le Parti si impegnano, soprattutto quando il processo di riforma economica in Ucraina sarà ulteriormente progredito, ad esaminare la possibilità di ampliare i titoli pertinenti dell'accordo, segnatamente il Titolo III e l', per instaurare fra di esse una zona di libero scambio. Il Consiglio di cooperazione può fare alle Parti raccomandazioni al riguardo. Agli eventuali ampliamenti si potrà procedere soltanto previo accordo tra le Parti conformemente alle rispettive procedure. Le Parti si consulteranno nel 1998 per decidere se le circostanze, e in particolare i progressi compiuti dall'Ucraina nell'attuare le riforme economiche orientate verso il mercato e le condizioni economiche prevalenti a quel momento, consentono di avviare negoziati per la creazione della zona di libero scambio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;65#art-a-4