Art. 14
AccordoTitolo III

Art. 14

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In vigore dal 26 mar 1997
Le merci originarie dell'Ucraina e della Comunità vengono importate, rispettivamente, nella Comunità e in Ucraina in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli e l'allegato II del presente accordo nonché le disposizioni degli dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità.
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