Accordo›Titolo II
Art. 8
In vigore dal 7 apr 1997
Le Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, segnatamente:
- organizzando incontri regolari a livello di alti funzionari tra rappresentanti della Comunità e dei suoi Stati membri, da una parte, e della Repubblica di Bielorussia, dall'altra;
- avvalendosi pienamente di tutti i canali diplomatici, compresi gli opportuni contatti bilaterali e multilaterali quali le Nazioni Unite, le sessioni della CSCE ecc.;
- scambiandosi informazioni sulle questioni di reciproco interesse inerenti alla cooperazione politica in Europa;
- utilizzando qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare e a sviluppare il dialogo politico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;64#art-a-8