AccordoTitolo III

Art. 10

In vigore dal 7 apr 1997
1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita a norma dell', paragrafo 1 del GATT. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano: a) ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta unione o di detta zona; b) ai vantaggi concessi a paesi particolari conformemente al GATT e ad altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo; c) ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico frontaliero. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 e dell', paragrafo 2 non si applicano, per un periodo transitorio che scadrà il 31 dicembre 1998 o, se precedente, al momento dell'adesione della Repubblica di Bielorussia al GATT, ai vantaggi definiti nell'allegato 1 concessi dalla Repubblica di Bielorussia agli altri Stati indipendenti a decorrere dal giorno che precede l'entrata in vigore dell'accordo.
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