Accordo›Titolo I
Art. 5
In vigore dal 7 apr 1997
Le Parti si impegnano ad esaminare insieme e a concordare le eventuali modifiche da apportare a qualsiasi parte dell'accordo per le mutate circostanze, in particolare a seguito dell'adesione della Repubblica di Bielorussia al GATT/OMC. Il primo esame avverrà dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo oppure, se questa data è precedente, nel momento in cui la Repubblica di Bielorussia diventerà Parte contraente del GATT/OMC.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;64#art-a-5