AccordoTitolo I

Art. 3

In vigore dal 7 apr 1997
Le Parti ritengono fondamentale, per la futura prosperità e stabilità dell'ex Unione Sovietica, che i nuovi Stati indipendenti sorti dopo lo scioglimento dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (in appresso denominati "Stati indipendenti") mantengano e sviluppino la cooperazione tra di essi conformemente ai principi dell'Atto finale di Helsinki e alla legislazione internazionale, in uno spirito di buon vicinato, e che moltiplichino gli sforzi per promuovere questo processo.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;64#art-a-3

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