Accordo›Titolo II
Art. 6
In vigore dal 7 apr 1997
Le Parti avviano un regolare dialogo politico, che svilupperanno e intensificheranno in seguito per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra la Comunità e la Repubblica di Bielorussia, sostenere i mutamenti democratici in corso nella vita politica e il processo di riforma economica in questo paese e contribuire ad instaurare nuove forme di cooperazione. Detto dialogo politico:
- rafforzerà i vincoli della Repubblica di Bielorussia con la Comunità e con i suoi Stati membri, e quindi con tutte le nazioni democratiche considerate globalmente. La convergenza economica raggiunta grazie al presente accordo consentirà di intensificare le relazioni politiche;
- condurrà ad una progressiva convergenza delle posizioni sulle questioni internazionali di reciproco interesse aumentando così la sicurezza e la stabilità;
- impegnerà le Parti a collaborare per il rafforzamento della stabilità e della sicurezza in Europa, l'osservanza dei principi della democrazia, il rispetto e la tutela dei diritti dell'uomo, segnatamente quelli delle minoranze; all'occorrenza, saranno previste consultazioni sulle questioni pertinenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;64#art-a-6