Accordo›Titolo III
Art. 13
In vigore dal 7 apr 1997
Le merci originarie della Repubblica di Bielorussia e della Comunità vengono importate, rispettivamente, nella Comunità e nella Repubblica di Bielorussia in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli , le disposizioni dell'allegato II del presente accordo e le disposizioni degli degli atti di adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;64#art-a-13