AccordoTitolo VII

Art. 77

Economia

In vigore dal 7 apr 1997
Economia Le Parti agevolano il processo di riforma economica e il coordinamento delle politiche economiche collaborando per migliorare la comprensione dei principi alla base delle rispettive economie nonché l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato. A tale fine, esse si scambiano informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici. La Comunità fornisce assistenza tecnica per: - aiutare la Repubblica di Bielorussia ad attuare le riforme economiche, anche offrendo consulenze specialistiche e assistenza tecnica; - favorire la cooperazione tra gli economisti onde accelerare il trasferimento del know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e procedere a una vasta diffusione dei risultati della ricerca in materia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-03-04;64#art-a-77

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo