AccordoTitolo VII

Art. 79

Contrabbando nucleare

In vigore dal 7 apr 1997
Contrabbando nucleare Le Parti riconoscono la necessità di cooperare, nell'ambito dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, per combattere il contrabbando nucleare. La cooperazione nel settore comprenderà scambi di informazioni, assistenza tecnica per analizzare e identificare il materiale, assistenza amministrativa e tecnica per instaurare un valido sistema di controlli doganali. A seconda delle esigenze, inoltre, si potranno avviare altre forme di cooperazione in materia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-03-04;64#art-a-79

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo