AccordoTitolo IX

Art. 83

In vigore dal 7 apr 1997
Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria vengono stabiliti in un programma indicativo che riflette le priorità concordate tra le Parti in funzione delle esigenze della Repubblica di Bielorussia, della capacità di assorbimento dei vari settori e dello stato di avanzamento delle riforme. Le Parti ne informano il Consiglio di cooperazione.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;64#art-a-83

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