AccordoTitolo X

Art. 85

In vigore dal 7 apr 1997
È istituito un Consiglio di cooperazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il Consiglio si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno. Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse per il conseguimento dei suoi obiettivi. Il Consiglio di cooperazione può formulare opportune raccomandazioni con l'accordo di entrambe le Parti.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;64#art-a-85

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