AccordoTitolo VIII

Art. 80

In vigore dal 7 apr 1997
Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, si potranno estendere alla Bielorussia i programmi di cooperazione culturale della Comunità o di uno o più Stati membri nonché sviluppare altre attività di reciproco interesse.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;64#art-a-80

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