AccordoTitolo X

Art. 89

In vigore dal 7 apr 1997
Nell'esaminare le questioni sollevate da una disposizione del presente accordo che si riferisca a un articolo del GATT, il Consiglio di cooperazione tiene conto, per quanto possibile, dell'interpretazione data generalmente a detto articolo del GATT delle Parti contraenti dell'Accordo generale.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;64#art-a-89

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