AccordoTitolo X

Art. 94

In vigore dal 7 apr 1997
Nessun elemento dell'accordo impedisce a una delle Parti di prendere le misure: a) che ritiene necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in maniera di sicurezza; b) inerenti alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili per scopi di difesa, purchè tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad usi specificamente militari; c) che giudica essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni tali da compromettere il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o per rispettare obblighi assunti al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale; d) che ritiene necessarie per adempiere agli obblighi e agli impegni internazionali sul controllo del duplice uso di beni e delle tecnologie industriali.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;64#art-a-94

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