Memorandum

Art. XVIII

ESPERTI IN MISSIONE

In vigore dal 7 apr 1997
ARTICOLO XVIII ESPERTI IN MISSIONE Agli esperti in missione saranno concessi i privilegi, le immunità e le agevolazioni di cui agli Articoli VI e VII della Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;62#art-m-xviii

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