Memorandum

Art. XVII

PRIVILEGI E IMMUNITÀ

In vigore dal 7 apr 1997
ARTICOLO XVII PRIVILEGI E IMMUNITÀ 1. Ai membri assegnati ai Locali saranno concessi i privilegi e le immunità previsti agli Articoli V e VII della Convenzione. In particolare: (a) saranno immuni da procedimenti legali per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da loro svolti nell'espletamento delle loro mansioni ufficiali. Tale immunità da procedimenti legali sarà accordata anche dopo che le persone interessate abbiano cessato di essere funzionari delle Nazioni Unite; (b) saranno esenti da tassazione su salari ed emolumenti corrisposti dalle Nazioni Unite, e tale reddito esente non sarà preso in considerazione per valutare l'aliquota fiscale per altri redditi; (c) saranno immuni dagli obblighi di leva; (d) saranno immuni, insieme con i coniugi ed i parenti a carico, da restrizioni all'immigrazione ed alla registrazione degli stranieri. Su richiesta delle Nazioni Unite, ai coniugi ed ai parenti a carico dei membri assegnati ai Locali residenti in Italia, sarà concessa l'opportunità di trovare impiego nella Repubblica Italiana; (e) saranno loro concessi gli stessi privilegi in materia di agevolazioni sul cambio accordati ai funzionari di categoria analoga che facciano parte di missioni diplomatiche del Governo; (f) saranno oggetto, insieme con i coniugi e parenti a carico, delle stesse agevolazioni di rimpatrio accordate agli inviati diplomatici in tempo di crisi internazionale; (g) avranno il diritto di importare, esentasse, il mobilio e gli effetti personali, ivi compresa un'automobile, entro 12 mesi dal loro primo impiego in Italia, in uno o più trasporti. In seguito, potranno importare, esentasse, le necessarie sostituzioni a tali articoli. Tuttavia, i veicoli importati in esenzione da imposte potranno essere sostituiti solo dopo che siano trascorsi tre anni dalla data della precedente importazione. I veicoli importati dai membri assegnati ai Locali saranno registrati in serie speciali. 2. Oltre ai privilegi ed alle immunità di cui al precedente paragrafo 1, al funzionario delle Nazioni Unite designato a dirigere le attività delle Nazioni Unite sui Locali verranno accordati, come pure al coniuge ed ai figli minori, i privilegi, le immunità, le esenzioni e le agevolazioni accordate dal Governo ai membri del corpo diplomatico di analoga categoria nella Repubblica Italiana.
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