Memorandum

Art. XIII

AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI

In vigore dal 7 apr 1997
ARTICOLO XIII AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI 1. Le Nazioni Unite usufruiranno delle agevolazioni in materia di comunicazioni previste dall'Articolo III della Convenzione e, in collaborazione con le autorità italiane competenti, usufruiranno di dette agevolazioni in base alle necessità dettate dallo svolgimento dei propri compiti. Questioni eventuali che dovessero sorgere in materia di comunicazioni non specificamente previste nel presente Memorandum d'Intesa saranno trattate in conformità con le relative disposizioni della Convenzione. 2. Fatto salvo quanto disposto al precedente paragrafo 1: (a) Le Nazioni Unite avranno facoltà di istallare e far funzionare, all'interno dei Locali ad Uso Esclusivo, stazioni radio ricetrasmittenti comprensive di sistemi satellitari, al fine di collegare gli uffici delle Nazioni Unite nel territorio della Repubblica italiana con gli uffici delle Nazioni Unite in altri paesi e smistare il traffico della rete mondiale di telecomunicazioni delle Nazioni Unite. I servizi di telecomunicazione verranno utilizzati in conformità con la Convenzione e le Norme in materia di Telecomunicazioni Internazionali e le frequenze su cui potrà operare ciascuna di dette stazioni saranno determinate in collaborazione con il Governo e comunicate all'Ente Internazionale per la Registrazione delle Frequenze. (b) Le Nazioni Unite godranno, nel territorio della Repubblica Italiana, del diritto, senza limitazioni, di comunicazioni via radio (comprese radio satelliti, mobili e portatili), telefono, telegrafo, facsimile ed ogni altro mezzo, e di istallare le strutture necessarie a mantenere dette comunicazioni all'interno dei Locali e fra gli stessi, ivi comprese la posa di cavi e linee di terra, nonché l'istallazione di stazioni radio fisse e mobili ricetrasmittenti e ripetenti. Le frequenze su cui opererà la radio saranno decise in collaborazione con il Governo. È ovvio che i collegamenti con il sistema locale di telegrafi, telex e telefoni potranno essere effettuati solo previa consultazione e in conformità con gli accordi presi con il Governo; è altresì inteso che l'uso del sistema locale di telegrafi, telex e telefoni sarà addebitato alle tariffe più favorevoli.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;62#art-m-xiii

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