Memorandum

Art. IX

ESENZIONE DA IMPOSTE, DAZI, DIVIETI E RESTRIZIONI

In vigore dal 7 apr 1997
ARTICOLO IX ESENZIONE DA IMPOSTE, DAZI, DIVIETI E RESTRIZIONI 1. Le Nazioni Unite, le loro proprietà fondi e beni, ovunque siano ubicati e da chiunque detenuti, nell'ambito delle attività istituzionali, saranno esenti da ogni imposizione diretta riscossa dallo Stato e da Regioni, Province e Comuni della Repubblica Italiana. 2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente Memorandum d'Intesa, le Nazioni Unite godranno, agli effetti delle imposte indirette per acquisti, servizi e transazioni che rientrano nell'ambito delle sue funzioni ufficiali, delle stesse esenzioni ed agevolazioni concesse al Governo stesso. 3. Per quanto riguarda l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), le Nazioni Unite godranno della non assoggettabilità al tributo su acquisti rilevanti di beni e servizi importati per uso ufficiale. Ai fini del presente Memorandum d'Intesa, l'espressione "acquisti rilevanti" indicherà acquisti di beni e servizi per un valore superiore alle 100.000 lire italiane, ovvero per un valore superiore che potrà essere stabilito in linea generale dalle autorità italiane competenti. Tali disposizioni, tuttavia, non incideranno sui principi generali enunciati nel presente paragrafo. 4. Per quanto riguarda l'uso dei Locali ubicati sulle Istallazioni Militari, le Nazioni Unite saranno esentate dal pagamento delle imposte di consumo e relative sovrattasse sull'energia elettrica, il gas metano e tutti i tipi di carburante consumato per uso ufficiale. Inoltre, dette imposte e relative sovrattasse non verranno riscosse su quanto dovuto per i servizi pubblici generali resi alle Nazioni Unite ai sensi dell'Articolo XII in appresso. 5. Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente Articolo non si applicheranno alle tariffe per i servizi pubblici generali resi alle Nazioni Unite, fermo restando che dette tariffe saranno quelle debitamente fissate dalle autorità italiane competenti e che saranno specificamente identificate ed elencate. 6. Le Nazioni Unite, in conformità con la Sezione 7(b), Articolo II della Convenzione, saranno esenti dai diritti doganali e da ogni altra imposta, divieto e restrizione su beni, articoli e materiali di qualsiasi natura importati o esportati dalle Nazioni Unite per uso e attività istituzionali. 7. I beni importati in esenzione dai dazi e dalle imposte di cui ai termini del presente Memorandum d'Intesa non potranno essere venduti o ceduti a terzi senza aver ottenuto il preventivo benestare delle autorità italiane competenti e senza che i terzi abbiano pagato i dazi e le imposte applicabili. Nel caso in cui tali dazi e imposte siano stabiliti in rapporto al valore dei beni, essi saranno calcolati sulla base del valore al momento della cessione e sarà applicata la tariffa in vigore a quella data. 8. Le Nazioni Unite saranno esenti da dazi, tassa di circolazione e da ogni altra imposta, nonché da ogni divieto e restrizione, per quanto riguarda l'importazione di autoveicoli, compresi i relativi pezzi di ricambio, destinati ad uso ufficiale. Le Nazioni Unite potranno cedere liberamente tali veicoli tre anni dopo l'importazione, senza alcun divieto, restrizione, dazio o altre imposte. Fermo restando il disposto della frase precedente, tali veicoli potranno essere ceduti precedentemente, previo reciproco accordo fra le Parti. Tali veicoli saranno registrati e targati in conformità con le leggi ed i regolamenti italiani applicabili. Il Governo munirà i veicoli delle Nazioni Unite di targhe speciali, in ottemperanza alle leggi ed ai regolamenti italiani. 9. Il carburante ed i lubrificanti per i veicoli per l'uso e le attività ufficiali delle Nazioni Unite potranno essere importati, esportati o acquistati localmente in esenzione da dazi e qualsiasi imposta, divieto e restrizione.
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