Memorandum

Art. IV

ACCORDO DI ATTUAZIONE

In vigore dal 7 apr 1997
ARTICOLO IV ACCORDO DI ATTUAZIONE Quando le Autorità italiane competenti metteranno i Locali a disposizione delle Nazioni Unite senza addebiti, tranne nel caso in cui altrimenti concordato per iscritto, le Parti stipuleranno l'Accordo di Attuazione. Tale Accordo di Attuazione stabilirà che le disposizioni del presente Memorandum d'Intesa saranno ad esso applicabili e conterrà una descrizione dei Locali, ivi compresa, ove applicabile, una mappa del luogo.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;62#art-m-iv

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