Memorandum
Art. I
DEFINIZIONI
In vigore dal 7 apr 1997
Allegato
TRADUZIONE NON UFFICIALE
MEMORANDUM D'INTESA FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LE NAZIONI UNITE
RELATIVO ALL'USO DA PARTE DELLE NAZIONI UNITE
DI LOCALI DI ISTALLAZIONI MILITARI IN ITALIA PER IL
SOSTEGNO DELLE OPERAZIONI DI MANTENIMENTO DELLA PACE,
UMANITARIE E QUELLE AD ESSE RELATIVE
ARTICOLO I
DEFINIZIONI
Ai fini del presente Memorandum d'Intesa si applicheranno le seguenti definizioni:
(a) l'espressione "Governo" indica il Governo della Repubblica Italiana;
(b) l'espressione "Nazioni Unite" indica l'organizzazione internazionale istituita con lo Statuto delle Nazioni Unite;
(c) l'espressione "Convenzione" indica la Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946, di cui la Repubblica Italiana è parte dal 3 febbraio 1958;
(d) l'espressione "Segretario Generale" indica il Segretario Generale delle Nazioni Unite;
(e) l'espressione "Autorità italiane competenti" indica quelle autorità nazionali o locali, comprese quelle militari, della Repubblica Italiana che saranno competenti nel contesto ed in conformità con le leggi e le consuetudini applicabili nella Repubblica Italiana;
(f) l'espressione "Istallazioni Militari" indica qualsiasi terreno, edificio, e relative utenze, strutture, e annessi, o parti di essi, ubicati nella Repubblica Italiana entro confini definiti e chiaramente identificabili, che rientrino nella giurisdizione delle autorità italiane competenti;
(g) l'espressione "Locali ad Uso Esclusivo" indica qualsiasi terreno, edificio, e relative utenze, strutture, e annessi, o parti di essi, di Istallazioni Militari messi a disposizione dalle autorità italiane competenti alle Nazioni Unite per il loro uso esclusivo;
(h) l'espressione "Locali ad Uso Non Esclusivo" indica qualsiasi terreno, edificio, e relative utenze, strutture, e annessi, o parti di essi, di Istallazioni Militari messi a disposizione dalle autorità italiane competenti alle Nazioni Unite per il loro uso non esclusivo, accessorio all'impiego dei Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite;
(i) il termine "Locali" indica i Locali ad Uso Esclusivo ed i Locali ad Uso Non Esclusivo;
(j) l'espressione "Stato Contribuente" indica uno Stato Membro delle Nazioni Unite che fornisca alle Nazioni Unite proprietà, fondi e beni utilizzati nelle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie ed in quelle ad esse relative;
(k) l'espressione "Membri assegnati ai Locali" indica il funzionario delle Nazioni Unite assegnato alla direzione delle attività delle Nazioni Unite nei Locali ad Uso Esclusivo e nei Locali ad Uso Non Esclusivo, ed altri funzionari delle Nazioni Unite assegnati a tali Locali, ivi compreso il personale assunto localmente e che non sia assegnato a tariffe orarie;
(l) l'espressione "esperti in missione" indica persone che non siano i funzionari delle Nazioni Unite che rientrano nell'ambito dell'Articolo VI della Convenzione, e che svolgano missioni per le Nazioni Unite;
(m) l'espressione "Parti" indica il Governo e le Nazioni Unite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;62#art-m-i