Memorandum

Art. V

LOCALI AD USO ESCLUSIVO

In vigore dal 7 apr 1997
ARTICOLO V LOCALI AD USO ESCLUSIVO 1. I Locali ad Uso Esclusivo saranno ad uso esclusivo delle Nazioni Unite e saranno chiaramente definiti e fisicamente delimitati cos~ come sono sul terreno. 2. I Locali ad Uso Esclusivo non saranno utilizzati in nessun modo che sia incompatibile con lo scopo del presente Memorandum d'Intesa. 3. Le Nazioni Unite saranno responsabili dell'ordinaria manutenzione, nonché del mantenimento dei Locali ad Uso Esclusivo. Alle Autorità italiane competenti spetterà effettuare grossi lavori di riparazione di natura non ricorrente relativi a danni dovuti a cause di forza maggiore o a difetti strutturali. Alle Nazioni Unite spetterà la riparazione dei danni direttamente imputabili ad un loro cattivo utilizzo dei Locali ad Uso Esclusivo. Le Parti si consulteranno per stabilire se il danno sia dovuto al cattivo utilizzo dei Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite. 4. Su richiesta di una delle Parti, le Nazioni Unite e le Autorità italiane competenti esamineranno l'adeguatezza dei Locali ad Uso Esclusivo. Le Parti concordano che ogni grosso lavoro di modifica, ristrutturazione o costruzione dei Locali ad Uso Esclusivo dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dalle Autorità italiane competenti ed eseguito in conformità con le procedure ed i termini da stabilire nell'Accordo di Attuazione. Le Parti concordano altresì che i piccoli lavori di modifica o ristrutturazione dei Locali ad Uso Esclusivo saranno anch'essi eseguiti in conformità con le procedure ed i termini da stabilire in detto Accordo di Attuazione. 5. Le Nazioni Unite si faranno carico delle spese relative ai lavori di modifica, ristrutturazione o costruzione da effettuare nei Locali ad Uso Esclusivo. 6. Tutti i lavori di modifica, ristrutturazione e costruzione dei Locali ad Uso Esclusivo verranno eseguiti in conformità con le leggi ed i regolamenti italiani applicabili alle Istallazioni Militari.
Storico versioni

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