Memorandum
Art. X
BANDIERA E CONTRASSEGNI DELLE NAZIONI UNITE
In vigore dal 7 apr 1997
ARTICOLO X
BANDIERA E CONTRASSEGNI DELLE NAZIONI UNITE
1. Il Governo riconoscerà il diritto delle Nazioni Unite di esporre la bandiera delle Nazioni Unite e/o l'emblema nei Locali ad Uso Esclusivo, negli edifici ivi situati e sui propri veicoli, navi ed aerei.
2. I veicoli, navi ed aerei delle Nazioni Unite porteranno un segnale di identificazione distintivo, che verrà notificato alle autorità italiane competenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;62#art-m-x