Art. X · BANDIERA E CONTRASSEGNI DELLE NAZIONI UNITE
Memorandum

Art. X

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BANDIERA E CONTRASSEGNI DELLE NAZIONI UNITE

In vigore dal 7 apr 1997
ARTICOLO X BANDIERA E CONTRASSEGNI DELLE NAZIONI UNITE 1. Il Governo riconoscerà il diritto delle Nazioni Unite di esporre la bandiera delle Nazioni Unite e/o l'emblema nei Locali ad Uso Esclusivo, negli edifici ivi situati e sui propri veicoli, navi ed aerei. 2. I veicoli, navi ed aerei delle Nazioni Unite porteranno un segnale di identificazione distintivo, che verrà notificato alle autorità italiane competenti.
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