Memorandum
Art. IV
4 / 25ACCORDO DI ATTUAZIONE
In vigore dal 7 apr 1997
ARTICOLO IV
ACCORDO DI ATTUAZIONE
Quando le Autorità italiane competenti metteranno i Locali a disposizione delle Nazioni Unite senza addebiti, tranne nel caso in cui altrimenti concordato per iscritto, le Parti stipuleranno l'Accordo di Attuazione. Tale Accordo di Attuazione stabilirà che le disposizioni del presente Memorandum d'Intesa saranno ad esso applicabili e conterrà una descrizione dei Locali, ivi compresa, ove applicabile, una mappa del luogo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;62#art-m-iv