Memorandum
Art. XVI
VIAGGI E TRASPORTI
In vigore dal 7 apr 1997
ARTICOLO XVI
VIAGGI E TRASPORTI
1. Le Nazioni Unite, insieme con i veicoli, navi, velivoli ed attrezzature in loro possesso, ovvero affittati, noleggiati o altrimenti messi a disposizione delle Nazioni Unite, godranno della libertà di movimento in tutta la Repubblica Italiana. Per quanto riguarda carichi pericolosi, veicoli di dimensioni eccezionali e grossi spostamenti di merici o veicoli attraverso aereoporti, ovvero su ferrovie o strade utilizzate per il traffico ordinario all'interno della Repubblica Italiana, tale libertà sarà coordinata con il Governo. Il Governo si impegna a fornire alle Nazioni Unite, ove necessario, mappe ed altre informazioni che possano essere utili nel facilitarne gli spostamenti.
2. Le Nazioni Unite saranno autorizzate, per scopi ufficiali, ad utilizzare le reti ferroviarie statali ed altre strutture di trasporto pubblico a tariffe che non dovranno essere superiori a quelle per i passeggeri, ovvero per i trasporti, generalmente accordate alle amministrazioni del Governo italiano.
3. Le Nazioni Unite potranno utilizzare strade, ponti, canali ed altri corsi d'acqua, strutture portuali ed aeroportuali in esenzione da imposte, dazi, pedaggi o tariffe, compresi i diritti di banchina, di atterraggio, di viaggio o di corridoi aerei. Tuttavia, le Nazioni Unite non rivendicheranno l'esenzione da spese che, di fatto, siano relative ad utenze pubbliche per servizi resi, a condizione che siano applicate tariffe debitamente fissate dalle autorità italiane competenti, e che tali tariffe siano specificatamente identificate ed elencate.
4. Per quanto riguarda l'impiego dei Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite, i velivoli delle Nazioni Unite, compresi gli aerei civili noleggiati o affittati dalle Nazioni Unite e gli aerei militari di uno Stato membro che fornisca servizi alle Nazioni Unite, potranno, previa notifica e in conformità con le norme e gli stand- ard applicabili dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale, decollare, sorvolare ed atterrare sul territorio della Repubblica Italiana. Tali aerei potranno usufruire delle strutture aeroportuali di una Istallazione Militare, in base alle disposizioni del presente Memorandum d'Intesa ed ai termini e le condizioni enunciate nel Memorandum di Attuazione.
5. Le navi che entrano nei porti italiani per trasportare esclusivamente personale e materiali, in relazione all'uso dei Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite, potranno attraversare le acque territoriali della Repubblica Italiana ed usufruire dei normali servizi portuali alle condizioni concordate e dietro pagamento delle tariffe più favorevoli per i servizi richiesti. Il Governo concorda che tali navi saranno esenti da qualsiasi imposta o diritto di ancoraggio, previa ricevuta di una Dichiarazione Certificata delle Nazioni Unite che attesti che l'unico scopo di tali navi che utilizzano i porti italiani si riferisce all'uso dei Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite.
6. Il Governo non esigerà alcun tipo di imposta sui passeggeri dalle persone che viaggiano su aerei e navi di cui ai precedenti paragrafi 4 e 5 per gli scopi ufficiali delle Nazioni Unite.
Storico versioni
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