Memorandum
Art. XXII
PERMESSI E LICENZE
In vigore dal 7 apr 1997
ARTICOLO XXII
PERMESSI E LICENZE
Il Governo concorda di accettare come validi, senza tasse o spese, un permesso o una licenza rilasciati dalle Nazioni Unite per le operazioni di qualsiasi tipo di trasporto o impianto di comunicazione e per l'esercizio di qualsiasi tipo di professione o impiego relativi all'uso dei Locali da parte delle Nazioni Unite, fermo restando che non potranno essere rilasciati permessi per guidare veicoli o pilotare aerei o navi a persone che non siano già in possesso di una patente appropriata e valida.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;62#art-m-xxii