Memorandum
Art. XVIII
18 / 25ESPERTI IN MISSIONE
In vigore dal 7 apr 1997
ARTICOLO XVIII
ESPERTI IN MISSIONE
Agli esperti in missione saranno concessi i privilegi, le immunità e le agevolazioni di cui agli Articoli VI e VII della Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;62#art-m-xviii