Protocollo n. 5›Titolo VIII
Art. 12
Esperti e testimoni
In vigore dal 4 mar 1997
Esperti e testimoni
1. Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra Parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento.
Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-pn-12-2