Protocollo n. 5Titolo VIII

Art. 11

Uso delle informazioni

In vigore dal 4 mar 1997
Uso delle informazioni 1. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo; le Parti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite e dette informazioni sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso di informazioni in procedimenti giudiziari o amministrativi promossi a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. 3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi agli organi giurisdizionali, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-pn-11-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo