Protocollo n. 5›Titolo VIII
Art. 14
Esecuzione
In vigore dal 4 mar 1997
Esecuzione
1. L'applicazione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali nazionali di Israele, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme in vigore in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengono necessarie.
2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di applicazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-pn-14-2