Protocollo n. 5›Titolo VIII
Art. 11
138 / 142Uso delle informazioni
In vigore dal 4 mar 1997
Uso delle informazioni
1. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo; le Parti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite e dette informazioni sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso di informazioni in procedimenti giudiziari o amministrativi promossi a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale.
3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi agli organi giurisdizionali, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-pn-11-2