Protocollo n. 5Titolo VIII

Art. 7

Adempimento delle domande

In vigore dal 4 mar 1997
Adempimento delle domande 1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata o, qualora quest'ultima non possa procedere direttamente, il servizio amministrativo al quale detta autorità ha indirizzato la richiesta, procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa Parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. 2. Le domande di assistenza sono adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte interpellata. 3. I funzionari della Parte richiedente autorizzati a investigare sulle violazioni della legislazione doganale possono, in casi particolari e d'intesa con la Parte interpellata, presenziare, rispettivamente nella Comunità o in Israele, alle indagini svolte dai funzionari della Comunità o di Israele relative a violazioni che interessano la Parte richiedente e possono chiedere che la Parte interpellata esamini i libri, registri e altri documenti o altri supporti di dati pertinenti e ne fornisca delle copie o fornisca eventuali informazioni relative alla violazione.
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