Art. 12
In vigore dal 26 nov 1995
1. Chiunque impedisce l'esecuzione della ispezione di cui all' o comunque ne ostacola l'effettuazione è punito con la reclusione da due a cinque anni.
2. Nel caso di cui al comma I del presente articolo, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che compongono la scorta del nucleo ispettivo presentano immediatamente un rapporto al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio, il quale, ascoltati i soggetti che si siano opposti all'ispezione, ne dispone l'esecuzione coatta entro 48 ore.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-11-18;496#art-12