Art. 8

In vigore dal 8 apr 1997
1. Le persone fisiche, gli enti o le società titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione sono tenuti a consentire l'accesso del nucleo ispettivo e del nucleo di scorta nei luoghi da ispezionare in esecuzione degli obblighi previsti dalla convenzione, nonché ad agevolare la conduzione dell'ispezione e a fornire, su richiesta, tutte le infrmazioni che si rendano necessarie per il buon esito dell'ispezione stessa. All'osservanza dei medesimi obblighi sono tenuti i menzionati soggetti in caso di verifiche ed ispezioni disposte dall'Autorità nazionale. 1-bis. Le Amministrazioni interessate possono stipulare convenzioni con laboratori di analisi per l'esame dei campioni prelevati nel corso delle ispezioni, previo accertamento della loro conformità alle norme UNIEN di riferimento alla serie 45.000.

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urn:nir:stato:legge:1995-11-18;496#art-8

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