Art. 11
In vigore dal 8 apr 1997
1. Chiunque omette o fornisce in modo non veritiero le informazioni di cui all' è punito con l'arresto da uno a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
1-bis. Chiunque contravviene all'obbligo della regolare tenuta del registro di cui all', comma 4, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire 30 milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-11-18;496#art-11