Art. 16

In vigore dal 26 nov 1995
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Le disposizioni contenute negli hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della convenzione di cui all'. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 novembre 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri AGNELLI, Ministro degli esteri Visto, il Guardasigilli: DINI
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urn:nir:stato:legge:1995-11-18;496#art-16

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