Art. 15
In vigore dal 26 nov 1995
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto interministeriale, adottato di concerto tra i Ministeri degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, della difesa, dell'interno, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per disciplinare, in particolare, le procedure e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione di cui agli , i termini entro cui i relativi procedimenti si concluderanno con il rilascio o il diniego dell'autorizzazione, gli obblighi di comunicazione di cui all' nonché i soggetti, le forme e le modalità per l'esercizio del controllo e delle verifiche previsti dall'articolo VI della convenzione e relativi annessi.
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