Art. 10
In vigore dal 8 apr 1997
1. Chiunque produce, cede o riceve a qualsiasi titolo, importa, esporta, fa transitare nel territorio dello Stato, detiene o comunque usa i composti chimici di cui alla tabella 1 allegata alla convenzione, in violazione del divieto di cui all' , comma 1, o senza l'autorizzazione di cui al medesimo articololo 3, comma 2, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 100 a 500 milioni di lire.
2. Chiunque... esporta i composti chimici di cui alle tabelle 2 e 3 allegate alla convenzione senza l'autorizzazione di cui all' è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50 a 250 milioni di lire.
3. Fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle leggi 2 ottobre 1967, n. 895, 18 aprile 1975, n. 110, 9 luglio 1990, n. 185, e 27 febbraio 1992, n. 222.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-11-18;496#art-10