Art. 5
In vigore dal 26 nov 1995
1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un comitato consultivo cui spetta esprimere pareri al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dall', comma 3.
2. Il comitato è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composto da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di qualifica dirigenziale, che lo presiede, e da un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: affari esteri, interno, difesa, sanità e università c ricerca scientifica e tecnologica. Nello stesso decreto sono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi.
3. il comitato si avvale della consulenza tecnica di tre esperti del settore designati dai Ministri della difesa, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnlogica, nominati dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'industria, del coommercio e dell'artigianato. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato l'importo del gettone di presenza per la partecipazione di detti esperti alle riunioni del comitato.
4. Il comitato è validamente costituito con la presenza di due terzi dei suoi componenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-11-18;496#art-5