Convenzione

Art. 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

In vigore dal 2 ago 1995
STABILE ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas una cava od altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un magazzino collegato ad una persona che fornisce servizi di deposito per altri; h) dei locali utilizzati per la vendita o per la ricezione o l'esecuzione di ordini; i) un'installazione o struttura utilizzata ai fini di ricerca o sfruttamento di risorse naturali; j) un cantiere di costruzione, di installazione o di montaggio o una connessa attività di supervisione, quando tale cantiere o tale attività di supervisione (insieme ad eventuali altri cantieri od attività) abbiano una durata superiore a sei mesi, o quando l'attività di progettazione o di supervisione in quanto collegata alla vendita di macchinari o di impianti, abbia una durata non superiore a sei mesi e gli oneri dovuti per la predetta attività di progettazione o di supervisione eccedano il 10% del prezzo di vendita dei macchinari e degli impianti medesimi. Resta inteso che ai fini del presente paragrafo un'impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente ed esercita un'attività tramite detta stabile organizzazione se fornisce servizi o relative attrezzature od impianti di approvvigionamento e macchinari a noleggio utilizzati o da utilizzare nella ricerca o estrazione o produzione di olii minerali nello Stato. 3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito o di esposizione di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito o di esposizione; c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni o di ricerche scientifiche, o di attività analoghe che abbiano carattere esclusivamente preparatorio o ausiliario per l'impresa. Tuttavia, le disposizioni dei sub-paragrafi da a) ad e) non saranno applicabili se l'impresa ha un'altra sede fissa d'affari nell'altro Stato contraente per qualsiasi altro fine diverso da quello specificato nei suddetti sotto-paragrafi. 4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" di detta impresa nel primo Stato se essa: a) ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti per conto dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa; b) non ha alcun potere ma dispone abitualmente in detto primo Stato contraente di un deposito di merci dal quale effettua abitualmente consegne di merci per conto dell'impresa stessa; c) abitualmente assicura ordini nel primo Stato menzionato, interamente o quasi a favore dell'impresa stessa o per l'impresa ed altra impresa controllante, controllata da, o assoggettata allo stesso controllo comune, come detta impresa; d) agendo in tal modo, detta persona produce o trasforma in detto Stato per l'impresa beni o merci appartenenti all'impresa stessa. 5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività in detto altro Stato per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, se le attività di detto intermediario sono svolte interamente o quasi per conto dell'impresa stessa o per conto di quella impresa o di un'altra controllante, controllata da, o assoggettata allo stesso comune controllo, come detta impresa, egli non sarà considerato come un intermediario che goda di uno status indipendente ai sensi del presente paragrafo. 6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-14;319#art-c-5

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