Convenzione

Art. 9

NAVIGAZIONE MARITTIMA

In vigore dal 2 ago 1995
NAVIGAZIONE MARITTIMA 1. Gli utili che un'impresa di uno Stato Contraente ritrae dall'esercizio di navi in traffico internazionale sono imponibili soltanto in detto Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche agli utili derivanti da partecipazione ad un fondo comune (pool), ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio impegnati nell'esercizio di navi. 3. Ai fini del presente articolo, gli interessi maturati su fondi connessi con l'esercizio di navi in traffico internazionale sono considerati reddito derivante da dette operazioni cui non si applicano le disposizioni dell'. 4. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo negli utili derivanti dall'esercizio di navi in traffico internazionale sono inclusi: a) gli utili derivanti dall'affitto di navi, armate ed equipaggiate, o non, qualora detti utili da affitto siano occasionali rispetto all'esercizio di navi in traffico internazionale, e b) gli utili derivanti dall'impiego, dalla manutenzione o dall'affitto di containers (inclusi i rimorchi e il connesso equipaggiamento per il trasporto di containers) effettuati in connessione con il trasporto di merci in traffico internazionale. 5. Il paragrafo 1 non si applica agli utili derivanti dallo svolgimento di traffico costiero.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1995-07-14;319#art-c-9

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