Convenzione

Art. 14

UTILI DI CAPITALE

In vigore dal 2 ago 1995
UTILI DI CAPITALE 1. Gli utili che un residente di uno Stato Contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all' e situati nell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Gli utili provenienti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente, ovvero di beni mobili appartenenti a una sede fissa di cui dispone un residente di uno Stato Contraente nell'altro Stato Contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dalla alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. 3. Gli utili provenienti dall'alienazione di navi o aereomobili utilizzati in traffico internazionale, o di beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aereomobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa. 4. Gli utili provenienti dall'alienazione di quote di capitale di una società i cui beni consistono direttamente o indirettamente principalmente di beni immobili situati nello Stato Contraente sono imponibili in quello Stato. 5. Gli utili provenienti dall'alienazione di quote di capitale, di- verse da quelle menzionate nel paragrafo 4, in una società residente di uno Stato Contraente sono imponibili in quello Stato. 6. Gli utili provenienti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 sono imponibili soltanto nello Stato Contraente di cui l'alienante è residente.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-14;319#art-c-14

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