Convenzione

Art. 15

PROFESSIONI INDIPENDENTI

In vigore dal 2 ago 1995
PROFESSIONI INDIPENDENTI 1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili in detto Stato. Tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato Contraente se le predette attività sono esercitate in detto altro Stato e se il medesimo: a) soggiorna in detto altro Stato per un periodo o periodi che ammontano a 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; o b) dispone abitualmente in detto Stato di una base fissa per l'esercizio delle sue attività, ma unicamente nella misura in cui tali redditi sono imputabili a detta base fissa. 2. L'espressione "libera professione" comprende le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, chirurghi, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1995-07-14;319#art-c-15

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo